TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 42.
(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici).

Art. 42.
(Organizzazione del vertice degli enti pubblici non economici).

      1. La presidenza e il consiglio di amministrazione degli enti pubblici non economici nazionali sono soppressi, a far data dalla approvazione delle disposizioni di cui al comma 3.

      Identico.

      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono presentate ai Ministeri vigilanti modifiche delle norme statutarie e dei regolamenti di organizzazione di ciascun ente, che prevedano che le competenze del presidente e del consiglio di amministrazione sono attribuite, rispettivamente, al direttore generale e ad un comitato di gestione composto dai dirigenti di livello apicale dello stesso ente. Negli enti di ricerca è previsto, altresì, un comitato scientifico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di ricerca, composto nel rispetto del principio di pari opportunità.
      3. I Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvano le modifiche di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Nel caso in cui le modifiche degli statuti e dei regolamenti di cui al comma 2 non siano presentate nel termine di un mese, i presidenti e i consiglieri di amministrazione degli enti decadono immediatamente dal proprio incarico ed è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario straordinario che esercita i poteri degli organi decaduti fino al loro rinnovo sulla base del nuovo ordinamento.

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      5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'ISTAT, alle università, agli enti previdenziali, all'INAIL e ad enti che svolgono attività promozionale all'estero, nonché agli enti i cui consigli di amministrazione siano in parte designati dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali o da istituzioni previste da accordi o intese internazionali.
      6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.